Lo scorso 29 giugno la Camera dei Deputati ha approvato con 154 voti favorevoli e 82 contrari il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (C. 1238), già approvato dal Senato. Anche questo Decreto, come quello sulla P.A., contiene delle novità che riguardano il servizio civile universale (Scu).
In sostanza, per determinate categorie di soggetti, viene allargata l'età di partecipazione e la possibilità che il Scu sia ripetibile.
Infatti l’articolo 12 – modificato dal Senato - istituisce, dal 1° settembre prossimo, il Supporto per la formazione e il lavoro, che consiste in un’indennità mensile di 350,00 euro riconosciuta in favore dei soggetti di età compresa tra 18 e 59 anni che partecipano a progetti di politiche attive del lavoro, tra cui ora è compreso anche il servizio civile universale, o a progetti utili alla collettività, che versano in determinate condizioni economiche (es: basso Isee) e che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di inclusione (o che fanno parte di nuclei che accedono a tale Assegno, ma non sono considerati nella relativa scala di equivalenza e non sono obbligati alle attività individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa).
Questa indennità è corrisposta per l’intera durata dei progetti a cui partecipano i suddetti soggetti e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.
Come spiega lo stesso ufficio studi della Camera «per lo svolgimento di tali ultime attività possono essere riservate quote supplementari nei bandi di selezione anche in deroga ai requisiti di partecipazione previsti dall’articolo 14, comma 1, del D.Lgs. 40/2017, in base al quale sono ammessi a svolgere il servizio civile universale (su base volontaria e senza distinzioni di sesso) i cittadini italiani o di Paesi appartenenti all'UE e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, e dall’articolo 16, comma 8, del medesimo D.Lgs. 40/2017, in base al quale i soggetti che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare istanze di partecipazione a ulteriori selezioni (comma 1, ultimo periodo)».
(notizia tratta da “esseciblog”, a firma Francesco Spagnolo)