ASSOCIAZIONE MOSAICO onlus - Ente di prima classe accreditato dall'Ufficio Nazionale per il Servizio civile per la gestione del servizio civile

Art. 1 — È costituita, nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale denominata “Associazione Mosaico”; l’associazione ha sede in Bergamo, Via Scuri 1;
Art. 2 — L’associazione è apolitica, non ha fine di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta. Essa si propone di:
Per il raggiungimento di tali fini l’associazione potrà:
Art. 3 — L’associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4 — Gli organi dell’associazione sono:
Art. 5 - Possono far parte dell’associazione le organizzazioni pubbliche e private in possesso dei seguenti requisiti:
Possono inoltre far parte dell’associazione associazioni con scopi analoghi o complementari, con le modalità stabilite dal successivo articolo 7.
Art. 6 — Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio. I soci sono tenuti a versare all’associazione, dal momento in cui entreranno a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal consiglio dell’associazione.
Art. 7 — I soci sono ordinari e “complementari”. Possono far parte dell’associazione in qualità di soci “complementari” quelle associazioni che, per la loro attività, abbiano dato o possano dare un valido apporto per il conseguimento delle finalità dell’associazione o che siano interessate ad usufruire dei servizi offerti dall’associazione medesima. I soci “complementari” sono tenuti al pari dei soci ordinari ad agire in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 ed usufruiscono dei servizi forniti dall’associazione, salve le eventuali limitazioni stabilite dalla legge o deliberate dal consiglio. In particolare i soci complementari non possono essere “sede di attuazione di progetto” di Associazione Mosaico. Il consiglio stabilisce per anno il contributo a carico dei soci “complementari”.
Art. 8 — La qualifica di socio si perde per:
Avverso l’esclusione deliberata dal consiglio è ammesso l’appello al collegio dei probiviri, ovvero, in caso di non nomina dello stesso, all’Assemblea dei soci, entro 30 giorni. L’assemblea delibera su tale materia con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Il socio può in ogni tempo recedere dall’associazione con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo, indirizzando lettera raccomandata al consiglio, entro il 31 agosto. Il socio dimissionario non ha diritto al rimborso dei contributi né all’abbuono di quelli dovuti per l’esercizio in corso. La quota associativa è intrasmissibile.
Art. 9 — I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all’associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste alle associate dagli organi dell’associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascuna associata. L’associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il perseguimento degli scopi sociali, rendendole pubbliche nel rispetto delle normative vigenti.
Art. 10 — L’assemblea generale dei soci è l’organo sovrano dell’associazione. Essa è composta da tutti i soci ed è convocata dal presidente dell’associazione una volta l'anno entro il 30 aprile per l’approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato a ciascuna associata almeno 14 giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno dei lavori.
L’assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell’associazione o il consiglio lo ritengano opportuno o quando un quarto dei soci lo richieda.
Hanno diritto d’intervento tutte le associate in regola con il pagamento della quota annuale; esse possono farsi rappresentare da altre associate.
Spetta all’assemblea generale ordinaria:
Le deliberazioni dell’assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l’assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 11 — L’assemblea generale è presieduta dal presidente dell’associazione. Le associate sono rappresentate da una persona fisica che abbia o a cui sia conferita la rappresentanza della associazione, e che ricopra ruoli previsti dal sistema di accreditamento o progettazione del servizio civile nazionale. Ogni socio dispone di un voto che può essere delegato. Ogni delegato può rappresentare non più di cinque soci non essendo ammesse più di cinque deleghe.
Le riunioni dell’assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.
Art. 12 — L’assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’associazione.
Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell’associazione sono richieste le maggioranze indicate nell’articolo 22.
Art. 13 — Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti eletti.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.14 — Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l’ordinaria amministrazione dell’associazione e per lo svolgimento dell’attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all’Assemblea.
Compete in particolare al Consiglio Direttivo:
Art. 15 — Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente: ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizi; è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa; convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell’eventuale Comitato Esecutivo; in caso di urgenza e necessità assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.
Art. 16 — L’assemblea ordinaria dei soci può nominare tre revisori dei conti effettivi e due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il collegio:
Art. 17 — L’assemblea ordinaria dei soci può eleggere un Collegio dei Probiviri costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Collegio:
Art. 18 — Il patrimonio dell’associazione è costituito:
Art. 19 — Le entrate della associazione sono costituite da:
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario/Tesoriere.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Art. 20 — Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile. I bilanci devono essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori almeno 30 giorni prima della presentazione all’assemblea.
Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 21 — Ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 460/1997 l’associazione può effettuare attività, in diretta attuazione degli scopi di cui all’articolo 2 del presente statuto, a favore dei propri associati verso pagamento di corrispettivi specifici.
Il presidente, su mandato del consiglio direttivo, ha in particolare la facoltà di avanzare richiesta agli organi competenti per convenzionare l’associazione per l’impiego in servizio civile di obiettori di coscienza, ovvero per iscriverla all’albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale. In caso di stipula della suddetta convenzione o di iscrizione al suddetto albo i soci ordinari possono conseguentemente:
I soci complementari possono accedere ai servizi della associazione riguardanti la progettazione, la selezione e ingaggio, la formazione e il monitoraggio per posizioni di servizio civile da loro gestite direttamente.
Il consiglio direttivo stabilisce con apposito regolamento interno, e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 230/98, dalla legge 64/2001 e dalle loro norme attuative, le modalità di accesso ai servizi da parte dei soci, determinandone il corrispettivo.
Art. 22 — Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 — Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile ed al decreto legislativo 460/1997, e alle loro eventuali variazioni.
Art. 24 — L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può:
Art. 25 — Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo saranno rese note per mezzo di copia affissa nell’albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono chiederne copia personale.
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Il presente STATUTO è stato approvato dalla Assemblea Straordinaria di Associazione Mosaico tenutasi in data 26 NOVEMBRE 2007